Qualità dell’aria dal primo ottobre ritornano i limiti alla circolazione imposti dal semaforo antismog

Qualità dell’aria dal primo ottobre ritornano i limiti alla circolazione imposti dal semaforo antismogDopo la delibera approvata dalla Giunta regionale, anche la Città metropolitana di Torino ha adottato il decreto a firma della Consigliera metropolitana con delega all’ambiente Barbara Azzarà, che comprende l’ordinanza tipo sui blocchi del traffico che verrà utilizzata dai comuni a partire dal primo di ottobre.
Rientrano negli obblighi previsti dal Protocollo padano, oltre a Torino, i comuni Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, Volpiano, dove i sindaci inviteranno tutta la popolazione ad utilizzare il meno possibile l’auto per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Quest’anno, a seguito delle valutazioni sullo stato della qualità dell’aria condotte da ARPA Piemonte, si sono aggiunti i comuni di Cambiano, La Loggia, Santena e Trofarello.
Viene confermato il percorso di limitazione progressiva dei veicoli più inquinanti. A partire dal 1 ottobre 2020 oltre a tutti i veicoli Euro 0 diesel, benzina, metano e gpl e Euro 1 Diesel, già bloccati l’anno scorso, saranno fermi 7 giorni su 7 e h 24 anche tutti i veicoli diesel Euro 2 Diesel. I ciclomotori e i motocicli Euro 0 continueranno ad essere bloccati 7 giorni su 7 e h 24 nei 6 mesi del periodo invernale.
Le auto e i veicoli diesel Euro 3 saranno invece fermi nei giorni feriali dalle 8 alle 19 nel solo periodo invernale. Il blocco dei veicoli diesel Euro 4 che sarebbe dovuto scattare con le stesse modalità dal 1° ottobre 2020 è stato posticipato, su indicazione delle regioni del bacino padano, al 1° gennaio 2021 per consentire di modulare la mobilità dei cittadini in questo periodo di ridotta capacità del trasporto pubblico ai fini di contenere l’infezione da Covid-19.
Per contrastare il perdurare dei valori limite di superamento degli inquinanti in aria ambiente sono state invece potenziate, secondo le indicazioni di Regione Piemonte, le misure temporanee regolate dal Semaforo antismog.
Nelle situazioni di allerta di I° livello (arancio) è stata estesa la limitazione della circolazione agli autoveicoli diesel fino alla categoria Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 8 alle 19, i veicoli adibiti al trasporto merci diesel fino alla categoria euro 4 saranno fermi dalle 8 alle 19 nelle giornate dal lunedì al venerdì e dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19 nelle giornate di sabato e festive.
Nelle situazioni di allerta di II° livello (rosso) verranno fermati anche i veicoli adibiti al trasporto merci diesel Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19 sia nei giorni feriali che festivi.
In caso di allerta di III livello (viola) si fermeranno tutti i veicoli diesel fino a Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 7 alle 20.
Sono state prorogate le deroghe per veicoli diesel Euro 3 e 4 condotti da persone il cui ISEE del relativo nucleo familiare è inferiore alla soglia di 14.000 euro, da lavoratori turnisti o che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e per i veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e condotti da operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere. Le deroghe saranno valide fino al 31 dicembre 2020 per i veicoli diesel Euro 3 e fino al 1° gennaio 2021 per i veicoli diesel Euro 4. Per i veicoli Euro 5 interessati dalle limitazioni temporanee le deroghe in questione non hanno scadenza.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento rimane l’obbligo di utilizzare nei generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW pellets certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 e il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 4 stelle in caso di allerta di I livello o superiore.

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