Funziona in Piemonte la mediazione tributaria

Ottimi risultati per il nuovo istituto della “mediazione tributaria”: nei primi cinque mesi di applicazione sono state chiuse con la firma dell’accordo di mediazione o con l’accoglimento 73 istanze di reclamo, pari al 75% delle 97 proponibili esaminate e archiviate dagli uffici piemontesi dell’Agenzia delle Entrate.
Per queste “liti minori”, cioè di valore inferiore a 20mila euro, si è quindi evitato il ricorso al giudice tributario con un notevole risparmio di tempo e di denaro sia per i contribuenti, sia per le Commissioni tributarie.
Tra i casi più “gettonati” oggetto dei reclami già conclusi: avvisi di liquidazione o di rettifica del valore immobili relativi all’imposta di registro oppure cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi, nelle ipotesi in cui il contribuente non si era rivolto all’Ufficio in tempo per eventuali correzioni.
La fase di avvio della mediazione tributaria si è rivelata incoraggiante anche in Piemonte, una regione tradizionalmente tra le meno “litigiose” d’Italia. E anche sul totale delle 328 istanze inviate in questi cinque mesi dai contribuenti piemontesi, viene confermato il trend positivo di conclusione della mediazione. La maggior parte di queste istanze sono pervenute negli ultimi 90 giorni e sono quindi attualmente in lavorazione negli uffici piemontesi e per oltre la metà si prevede la soluzione della lite in via amministrativa, senza ricorso al giudice.
Il nuovo istituto della mediazione tributaria, che è entrato in vigore il 1° aprile 2012, è obbligatorio per chi intende presentare ricorso contro un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, purché entro il valore massimo di 20mila euro. La mediazione prevede la presentazione di un’istanza di reclamo con cui il contribuente espone le proprie ragioni ed eventualmente inserisce una propria, motivata, proposta di mediazione. Il procedimento si conclude entro il termine di 90 giorni.

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